Regolamento sui reclami

1.

Ai sensi dell’§ 619 della Legge n. 40/1964 (Codice Civile), il venditore è responsabile dei difetti presenti nel bene venduto al momento della presa in consegna da parte dell’acquirente. Dopo aver ricevuto la merce, controllate il prodotto e il documento di vendita inviato insieme alla merce. Eventuali difetti riscontrati siete tenuti a comunicarceli via e-mail oppure telefonicamente, al più tardi entro 3 giorni dal ricevimento della merce. Qualora il prodotto risulti difettoso, è necessario inviare la merce al nostro indirizzo. Alla spedizione non dimenticate di allegare una copia del documento di vendita e una lettera motivata con l’indicazione del motivo per cui presentate il reclamo.

2. Periodo di garanzia

  • Per l’acquirente – persona fisica/non imprenditore: in generale si applica una garanzia di 24 mesi, che decorre dal momento in cui l’acquirente riceve il bene (in base al Codice Civile).

  • Per l’acquirente – persona giuridica/imprenditore: si applica una garanzia di 12 mesi, che decorre dal momento in cui l’acquirente riceve il bene (in base al Codice Commerciale), salvo diverso accordo tra venditore e acquirente. Se riscontrate un difetto del prodotto durante il periodo di garanzia, avete diritto a presentare un reclamo.

Ricezione dei reclami – i pacchi devono essere inviati per posta a vostre spese; consigliamo la spedizione come invio raccomandato. Vi informeremo via e-mail in merito alla ricezione e alla gestione del reclamo.

La merce reclamata / il recesso dal contratto devono essere inviati per posta raccomandata al seguente indirizzo:
Spionsvet
1. mája 8
07301 Sobrance

Per il reclamo devono essere presentati solo beni puliti e privi di qualsiasi impurità.
Allegate una copia della prova d’acquisto – la fattura, che funge anche da certificato di garanzia.
Potete scaricare il nostro modulo di reclamo, nel quale potete indicare la descrizione del difetto: Modulo di reclamo.
Vi chiediamo di indicare anche il vostro numero di telefono e la vostra e-mail, affinché possiamo gestire il reclamo rapidamente e fornirvi informazioni sul suo stato.

3.

L’acquirente viene sempre informato entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo (via e-mail o in forma cartacea) in merito alla modalità di gestione del reclamo. Il venditore è tenuto a informare il consumatore sui diritti che gli derivano dalle disposizioni dell’§ 622 e dell’§ 623 del Codice Civile.


4. Responsabilità per difetti

(1) Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto presente nel bene venduto al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene.
(2) Se l’oggetto dell’acquisto è un bene con elementi digitali per il quale il contenuto digitale deve essere fornito o il servizio digitale deve essere prestato in modo continuo per il periodo concordato, il venditore è responsabile di ogni difetto del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifichi o si manifesti durante l’intero periodo concordato, ma almeno per due anni dalla consegna del bene con elementi digitali.
(3) Per un bene usato, le parti possono concordare un periodo di responsabilità del venditore per difetti più breve rispetto ai commi 1 e 2, ma non inferiore a un anno dalla consegna del bene.
(4) Il venditore è responsabile di un difetto causato da un montaggio o un’installazione errati del bene, del contenuto digitale o del servizio digitale, se:
a) il montaggio o l’installazione facevano parte del contratto di vendita ed è stato eseguito dal venditore o sotto la sua responsabilità, oppure
b) il montaggio o l’installazione che doveva essere eseguito dall’acquirente è stato eseguito in modo errato dall’acquirente a causa di carenze nelle istruzioni di montaggio o installazione fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.
(5) Il venditore non è responsabile per un difetto del bene con elementi digitali causato esclusivamente dalla mancata installazione di un aggiornamento ai sensi dell’§ 617 comma 3, se l’acquirente non ha installato l’aggiornamento entro un termine ragionevole dopo la sua disponibilità e:
a) il venditore ha informato l’acquirente della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della sua mancata installazione, e
b) la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte dell’acquirente non sono state causate da carenze nelle istruzioni di installazione fornite.

4.1 Onere della prova

(1) Se un difetto si manifesta entro il periodo ai sensi dell’§ 619 commi 1–3, si presume che si tratti di un difetto già presente al momento della consegna. Ciò non vale se si dimostra il contrario o se tale presunzione è incompatibile con la natura del bene o del difetto.
(2) Se l’oggetto dell’acquisto è un bene con elementi digitali per il quale il contenuto digitale deve essere fornito o il servizio digitale deve essere prestato in modo continuo per il periodo concordato, il venditore ha l’onere di provare che il contenuto digitale è stato fornito o il servizio digitale è stato prestato senza difetti per il periodo ai sensi dell’§ 619 comma 2.

4.2 Diritti derivanti dalla responsabilità per difetti

(1) Se il venditore è responsabile di un difetto del bene venduto, l’acquirente ha diritto alla rimozione del difetto mediante riparazione o sostituzione (§ 623), a una riduzione adeguata del prezzo oppure al recesso dal contratto di vendita (§ 624).
(2) L’acquirente può rifiutare di pagare il prezzo o una sua parte finché il venditore non adempie agli obblighi derivanti dalla responsabilità per difetti, salvo che l’acquirente sia in mora nel pagamento del prezzo o di una sua parte al momento della contestazione del difetto. L’acquirente pagherà il prezzo senza indebito ritardo dopo l’adempimento da parte del venditore.
(3) L’acquirente può esercitare i diritti derivanti dalla responsabilità per difetti, compreso il diritto di cui al comma 2, solo se ha contestato il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, e comunque non oltre la scadenza del periodo ai sensi dell’§ 619 commi 1–3. Si applica analogamente l’§ 509.
(4) L’esercizio dei diritti derivanti dalla responsabilità per difetti non esclude il diritto dell’acquirente al risarcimento del danno derivante dal difetto.

4.3 Contestazione del difetto

(1) Il difetto può essere contestato in qualsiasi punto vendita del venditore, presso un’altra persona di cui il venditore ha informato l’acquirente prima della conclusione del contratto o prima dell’invio dell’ordine, oppure tramite mezzi di comunicazione a distanza all’indirizzo della sede o del luogo di attività del venditore, o a un altro indirizzo comunicato dal venditore all’acquirente al momento della conclusione del contratto o dopo la conclusione.
(2) Se l’acquirente ha contestato il difetto tramite spedizione postale che il venditore ha rifiutato di accettare, la spedizione si considera consegnata il giorno del rifiuto.
(3) Il venditore fornirà all’acquirente una conferma scritta della contestazione del difetto senza indugio dopo la contestazione. Nella conferma indicherà il termine entro il quale eliminerà il difetto conformemente all’§ 507 comma 1. Il termine non può superare 30 giorni dalla contestazione del difetto, salvo che un termine più lungo sia giustificato da un motivo oggettivo che il venditore non può influenzare.
(4) Se il venditore rifiuta la responsabilità per difetti, comunicherà per iscritto all’acquirente i motivi del rifiuto. Se l’acquirente dimostra con una perizia o con un parere tecnico rilasciato da un soggetto accreditato, autorizzato o notificato che il venditore è responsabile del difetto, l’acquirente può contestare nuovamente il difetto e il venditore non può rifiutare la responsabilità; l’§ 621 comma 3 non si applica alla contestazione ripetuta. Ai costi sostenuti dal consumatore per la perizia o il parere tecnico si applica l’§ 509 comma 2.
(5) Se, prima della conclusione del contratto, oppure – se il contratto viene concluso sulla base dell’ordine dell’acquirente – prima dell’invio dell’ordine, il venditore ha informato l’acquirente che i difetti possono essere contestati anche presso un’altra persona, l’azione o omissione di tale persona si considera, ai fini della responsabilità per difetti, azione o omissione del venditore.

4.4 Eliminazione del difetto

(1) L’acquirente ha diritto di scegliere l’eliminazione del difetto tramite sostituzione del bene o riparazione. L’acquirente non può scegliere un metodo impossibile o che, rispetto all’altro metodo, comporterebbe costi sproporzionati per il venditore, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare del valore che il bene avrebbe senza difetto, della gravità del difetto e del fatto che l’altro metodo causerebbe notevoli difficoltà all’acquirente.
(2) Il venditore può rifiutare l’eliminazione del difetto se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se richiederebbero costi sproporzionati, tenendo conto di tutte le circostanze, incluse quelle di cui al comma 1 seconda frase.
(3) Il venditore riparerà o sostituirà il bene entro un termine ragionevole (§ 507 comma 1) dopo che l’acquirente ha contestato il difetto, gratuitamente, a proprie spese e senza causare notevoli difficoltà all’acquirente, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per cui l’acquirente lo ha richiesto.
(4) Ai fini della riparazione o sostituzione, l’acquirente consegna o mette a disposizione il bene al venditore o alla persona ai sensi dell’§ 622 comma 5. I costi di ritiro del bene sono a carico del venditore.
(5) Il venditore consegnerà il bene riparato o il bene sostitutivo all’acquirente a proprie spese con lo stesso o analogo metodo con cui l’acquirente ha consegnato il bene difettoso, salvo diverso accordo. Se l’acquirente non ritira il bene entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto ritirarlo, il venditore può venderlo. Se si tratta di un bene di maggior valore, il venditore informerà preventivamente l’acquirente dell’intenzione di vendita e concederà un termine supplementare ragionevole per il ritiro. Il venditore, senza indugio dopo la vendita, pagherà all’acquirente il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti per la custodia e la vendita, qualora l’acquirente eserciti il diritto alla quota del ricavato entro il termine ragionevole indicato dal venditore nell’avviso di vendita. Il venditore può distruggere il bene a proprie spese se non è possibile venderlo o se il ricavo previsto non copre nemmeno i costi sostenuti per la custodia e la vendita.
(6) In caso di sostituzione o riparazione che richieda la rimozione del bene difettoso installato secondo la sua natura e scopo prima della manifestazione del difetto, il venditore assicurerà la rimozione e l’installazione del bene riparato o sostitutivo. Venditore e acquirente possono concordare che la rimozione e l’installazione siano effettuate dall’acquirente a spese e rischio del venditore.
(7) In caso di eliminazione del difetto tramite sostituzione, il venditore non ha diritto al risarcimento del danno dovuto alla normale usura né a un compenso per il normale uso del bene prima della sostituzione.
(8) Il venditore è responsabile dei difetti del bene sostitutivo ai sensi dell’§ 619.

4.5 Riduzione del prezzo e recesso dal contratto

(1) L’acquirente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo oppure può recedere dal contratto di vendita anche senza concedere un termine supplementare adeguato ai sensi dell’§ 517 comma 1, se:
a) il venditore non ha riparato né sostituito il bene,
b) il venditore non ha riparato né sostituito il bene conformemente all’§ 623 commi 4 e 6,
c) il venditore ha rifiutato di eliminare il difetto ai sensi dell’§ 623 comma 2,
d) il bene presenta lo stesso difetto nonostante la riparazione o la sostituzione,
e) il difetto è di natura così grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo o il recesso dal contratto, oppure
f) il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non eliminerà il difetto entro un termine ragionevole o senza causare notevoli difficoltà all’acquirente.
(2) Nel valutare il diritto alla riduzione del prezzo o al recesso ai sensi del comma 1 lett. d) ed e), si considerano tutte le circostanze, in particolare il tipo e il valore del bene, la natura e la gravità del difetto e la possibilità di pretendere oggettivamente dall’acquirente che riponga fiducia nella capacità del venditore di eliminare il difetto.
(3) La riduzione del prezzo deve essere proporzionata alla differenza tra il valore del bene venduto e il valore che il bene avrebbe se fosse privo di difetti.
(4) L’acquirente non può recedere dal contratto ai sensi del comma 1 se ha contribuito al verificarsi del difetto o se il difetto è trascurabile. L’onere della prova che l’acquirente ha contribuito al difetto e che il difetto è trascurabile grava sul venditore.
(5) Se il contratto riguarda l’acquisto di più beni, l’acquirente può recedere solo in relazione al bene difettoso. In relazione agli altri beni può recedere solo se non è ragionevole attendersi che abbia interesse a conservarli senza il bene difettoso.
(6) Dopo il recesso totale o parziale dal contratto, l’acquirente restituisce il bene al venditore a spese del venditore. Il venditore assicura la rimozione del bene installato secondo la sua natura e scopo prima della manifestazione del difetto. Se il venditore non lo rimuove entro un termine ragionevole, l’acquirente può assicurare la rimozione e la consegna al venditore a spese e rischio del venditore.
(7) Dopo il recesso, il venditore restituirà all’acquirente il prezzo entro e non oltre 14 giorni dal giorno della restituzione del bene al venditore o dopo la prova che l’acquirente ha spedito il bene al venditore, a seconda di quale momento si verifichi prima.
(8) Il venditore restituisce il prezzo o paga la riduzione con lo stesso metodo usato dall’acquirente per il pagamento, salvo che l’acquirente acconsenta espressamente a un altro metodo. Tutti i costi del rimborso sono a carico del venditore.
(9) Il venditore non ha diritto al risarcimento del danno dovuto alla normale usura né a un compenso per il normale uso del bene prima del recesso.


5.

La gestione del reclamo non può durare più di 30 giorni. Dopo la scadenza di tale termine, l’acquirente ha gli stessi diritti come se si trattasse di un difetto non eliminabile.

6.

Il venditore è tenuto a gestire il reclamo e a concludere la procedura di reclamo con una delle seguenti modalità:
a) consegna del bene riparato,
b) sostituzione del bene con un bene nuovo,
c) rimborso del prezzo di acquisto del bene,
d) rigetto motivato del reclamo.

Se il consumatore presenta il reclamo entro i primi 12 mesi, il venditore può gestirlo con rigetto motivato solo sulla base del risultato di una valutazione tecnica. I costi della valutazione tecnica e tutti i costi correlati sono a carico del venditore durante i primi 12 mesi dall’acquisto, indipendentemente dall’esito, e non possono essere richiesti al consumatore.

Reclamo dopo 12 mesi dall’acquisto
Se il reclamo viene presentato dopo 12 mesi dall’acquisto, il venditore può gestirlo con rigetto motivato anche senza valutazione tecnica. In tal caso, la persona che ha gestito il reclamo (venditore, dipendente autorizzato o soggetto designato) è tenuta a informare il consumatore su dove può inviare il prodotto per una valutazione tecnica.

La valutazione tecnica può essere redatta da un perito, da un soggetto autorizzato, notificato o accreditato, oppure da un soggetto designato.

Se il consumatore invia tale prodotto per valutazione tecnica e questa dimostra che il prodotto presenta un difetto di cui il venditore è responsabile, il consumatore può presentare nuovamente il reclamo. Il venditore non può respingere il reclamo ripresentato, ma deve gestirlo con una modalità diversa dal rigetto motivato, cioè con la consegna del prodotto riparato, la sostituzione del prodotto, il rimborso del prezzo o il pagamento di una riduzione adeguata del prezzo.

Costi della valutazione tecnica
Dal punto di vista dei costi, se il consumatore invia il prodotto per valutazione tecnica al soggetto designato, i costi della valutazione tecnica e tutti gli altri costi correlati sostenuti in modo utile sono sempre a carico del venditore, per tutta la durata del periodo di garanzia, indipendentemente dall’esito.

Se però il prodotto viene inviato per valutazione tecnica a un soggetto diverso da quello designato, cioè a un perito o a un soggetto autorizzato, notificato o accreditato, il venditore è tenuto a rimborsare al consumatore i costi della valutazione tecnica e tutti gli altri costi correlati solo se la valutazione tecnica dimostra la responsabilità del venditore per il difetto contestato, entro 14 giorni dalla ripresentazione del reclamo.

Se invece la valutazione tecnica dimostra che il responsabile del difetto è il consumatore, tutti i costi sono a carico del consumatore.

Se il venditore non riconosce il reclamo, è tenuto a inviare il prodotto a proprie spese per valutazione tecnica. In caso di sostituzione, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere dal ricevimento del nuovo bene.

7.

Il venditore rilascerà all’acquirente una comunicazione scritta sull’esito del reclamo al più tardi entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo, che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nell’ordine del bene reclamato oppure per posta in forma cartacea.


Autorità di vigilanza: Ispettorato commerciale slovacco (SOI)
Ispettorato SOI per la Regione di Košice, Vrátna n. 3, 043 79 Košice 1

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono valide ed efficaci dal 1/1/2026 e annullano la precedente versione delle CGV. Il venditore si riserva il diritto di modificare le CGV senza preavviso.

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